STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Libera “Associazione per i Parchi del Vimercatese
STATUTO
Art. 1 - Denominazione
E' costituita la libera “Associazione per i Parchi del Vimercatese”,
in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede
legale a Vimercate (MI).
La sede è posta in Vimercate (MI) Via Luigi Ponti, 15 CAP 20059 e
potrà essere trasferita con semplice decisione del Consiglio Direttivo.
L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata
nel tempo e senza scopo di lucro.
L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile
nonchè dal presente statuto.
Art. 2 - Scopi
L'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:
1. Conservare e valorizzare il territorio ed il paesaggio della Brianza
Vimercatese, promuovendo una visione strategica per il futuro.
2. Individuare le aree di pregio ambientale, storico e architettonico e
promuoverne la tutela e valorizzazione anche attraverso l’istituzione
di parchi ed aree protette.
3. Promuovere sinergie e connessioni tra le aree protette esistenti per
costituire una rete ecologica.
4. Diffondere la conoscenza e promuovere la fruizione del sistema dei parchi
attraverso l’organizzazione di eventi pubblici.
5. Promuovere e realizzare attività di educazione ambientale e culturale
sul territorio.
6. Creare una rete di percorsi ciclo-pedonali privilegiando il recupero
dei sentieri di campagna esistenti.
7. Conservare e valorizzare l’attività agricola, privilegiando
quella biologica.
8. Promuovere la qualità dell’abitare sia sotto l’aspetto
fisico (qualità dell’aria e dell’acqua, biodiversità,
pulizia, ecc), sia dal punto di vista estetico.
9. Partecipare in coordinamento, in associazione temporanea di scopo, in
consorzio o in joint venture con altri enti privati o pubblici allo svolgimento
di attività convenzionata o messa a bando da Pubbliche amministrazioni
o altri Enti nazionali o sopranazionali, promuovere coordinamenti o comitati
locali per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 3 - Attività
L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere,
a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
1. Favorire la collaborazione
tra le associazioni e le organizzazioni presenti sul territorio con scopi
affini a quelli dell’associazione..
2. Promuovere il confronto e la collaborazione progettuale con le istituzioni..
3. Realizzare studi e ricerche su territorio e paesaggio.
4. Realizzare attività di educazione ambientale e culturale sul territorio.
Art. 4 - Soci
All'associazione possono aderire tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche,
siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali.
Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell'Associazione per mezzo di
istanza indirizzata al Consiglio direttivo.
Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio
legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni
assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.
I soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative,
hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria
e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di
Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può
essere portatore di non più di una delega.
Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari
L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del
Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame
dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della
prima seduta successiva alla data di presentazione.
Alla delibera assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro
dei soci.
I soci cessano di appartenere all'associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
- per mancato versamento della quota annuale.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed è bandita
ogni discriminazione ivi compresa quella di genere. I soci sono tenuti al
versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere
chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo
in denaro.
La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere
patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio
direttivo, convocata per l'approvazione del documento di programmazione
economica.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità
di aderente e non è soggetta a rivalutazione.
La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea
convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di
riferimento.
Ogni socio ha il diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo)
e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli
scopi sociali;
- di partecipare democraticamente alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è tenuto:
- ad osservare le norme del presente statuto, nonché delle deliberazioni
adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
L’Associazione può delegare consensualmente ad uno o più
associati lo svolgimento di determinate attività, ivi comprese le
incombenze amministrative, organizzative, contabili e fiscali, verso il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.
Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative
hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche
sociali.
In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere
portatore di una sola delega.
Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili
conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
• acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti
all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
• lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
• sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli
scopi istituzionali.
E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al
mantenimento del patrimonio.
L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) quote associative,
b) rendite patrimoniali,
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che
private,
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni,
mostre e mercati artigianali;
f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
le finalità statutarie dell'organizzazione.
Art. 8 - Bilancio
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere
approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato
presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea
per poter essere consultato da ogni associato.
L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre
entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica
che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo
caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato
dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.
Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo
deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni
precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni
associato.
Art. 9 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- Il Presidente,
il Vice-Presidente
- Il Consiglio Direttivo,
- L'Assemblea Generale dei Soci
Gli incarichi sopra descritti sono gratuiti.
Possono inoltre essere costituiti, per volontà del Consiglio direttivo
e/o dell’Assemblea dei soci, i seguenti organi di controllo e di garanzia:
-- il Collegio dei revisori;
-- il Collegio dei garanti.
Art. 10 - Assemblea dei soci
L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con i
pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.
L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione
ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle
quote associative.
L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la
corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti
i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della
quota.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno
una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria
o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli
interessati, con almeno 15 gg. D’anticipo. In prima convocazione l'assemblea
ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci,
in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero
dei presenti.
L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante
affissione all'albo della sede del relativo verbale da effettuarsi entro
15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea e con
affissione per 30 (trenta) giorni consecutivi.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei revisori, se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale
scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti
all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare
il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della
seduta.
Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario
ed approvato dall'Assemblea.
Art. 11 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove componenti , eletti
dall'Assemblea fra i propri componenti.
I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere
dalla data di insediamento, e il Consiglio direttivo si insedia su convocazione
del Presidente uscente.
Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei
soci.
Compete al Consiglio direttivo:
* predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
* eleggere il presidente dell'Associazione;
* formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
* elaborare il rendiconto economico;
* elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di
attività da realizzare;
* predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte
dei soci.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci
con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento
delle quote sociali. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro
attività gratuitamente.
Art. 12 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo
I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di
naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto
dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata
la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea
Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo
di amministrazione.
Art. 13 - Decadenza e cessazione dei consiglieri
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti
il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso
al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto;
ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà
alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.
I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza
naturale del Consiglio direttivo.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di
amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
Art. 14 - Adunanze del consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per deliberare
la proposta del documento di programmazione economica e del rendiconto economico
da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci; si raduna inoltre
ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del
Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3)
dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al
Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio
direttivo entro 15 (quindici) giorni di calendario. Le adunanze sono indette
con invito scritto a firma del Presidente e contenente l'ordine del giorno
con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati
almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle
sedute straordinarie, o via mail con notifica di ricevuta.
Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente
la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione
unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti
non iscritti all'ordine del giorno.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.
Art. 15 - Deliberazioni del consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà
più uno dei componenti che lo compongono e con il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese
per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni
relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza
il voto del Presidente.
Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza;
in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno
affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti;
quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero
non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.
Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze
ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti
afferenti all'amministrazione dell'Associazione.
Art.16 - Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento
e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i componenti
del Consiglio direttivo medesimo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene
eletto il Vice Presidente dell'Ente.
La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più
anziano di età.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei
soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;
può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere
agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.
Art. - 17 Compiti del presidente
Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione
di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo
e dell'Assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi
istituzionali dell'Associazione;
f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva
convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili
al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla
ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile
di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà
le veci il Vice Presidente.
Art.18 - Collegio dei revisori
L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre
soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità
formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione
da allegare al rendiconto economico.
Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla
documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.
L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente
sostenute per l'assolvimento dell'incarico.
Art.19- Collegio dei garanti
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre
soci eletti in assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla
loro nomina.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e
tra soci ed Associazione.
Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio
tra le parti.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
Art. 20 - Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea
da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con
la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere
proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata
con specifico ordine del giorno che indicherà le persone incaricate
di liquidare l’associazione, i compiti dei liquidatori e l’associazione
avente scopi analoghi cui devolvere l’eventuale attivo residuo.
Art. 21 NORME GENERALI
Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano, in quanto compatibili,
le norme previste dal Codice Civile e dalla normativa in materia di associazionismo.
Data, 12 Giugno 2007